LEGGE DEL GIOCO DEL LOTTO
n. 303

DECRETO del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990
Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 (1),
e 19 aprile 1990, n. 85 (2) sull’ordinamento del gioco del lotto.

Art. 2.
Determinazione delle vincite.
1. L’importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati dall’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili.
2. Il premio massimo cui può dare luogo uno scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non può eccedere la somma di lire 1.000 milioni, in caso contrario il premio è ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.



(1) V. Lex 1982, parte I, p. 1987; Le Leggi1982, p. 1436; legisl It. 1982, I, 884
(2) V. Lex 1990, parteI, p. 740; Le Leggi 1990; parte I, p. 740; Legisl It. 1990, parte I, p. 740


Art. 5.
Importo delle giocate. Graduazione del gioco.
1. Le giocate possono farsi per l’importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000. L’importo di una giocata per tutte le ruote non puÚ essere inferiore a L. 2.000.
2. L’importo della giocata può essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantità dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10.
3. Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.

Art. 7.
Requisiti di validità dello scontrino.
1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.
2. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma1.

. Art. 14.
Consegna dello scontrino e pagamento delle vincite.
1. lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal
Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto, dev’essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell’articolo 13.
2. Il pagamento della vincita è eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell’importo della scommessa.

Art. 15.
Pagamento delle vincite non superiori a L. 4.500.000.
1. Per le vincite d’importo non superiore a L. 4.500.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata.
Quest’ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.
2. Nell’ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell’articolo 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all’intendenza di finanza, secondo le modalit‡ previste dall’articolo 16 per le vincite superiori a L. 4.500.000.
3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose.